giovedì 12 aprile 2012

CIP 6/92 e priorità di dispacciamento

Carissimi colleghi,

vorrei porre una questione all'attenzione: può essere vero che gli impianti di generazione in regime di convenzione definito dal provvedimento CIP 6/92 possano godere anche della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica immessa in rete, qualsiasi tipo di combustibile utilizzino?

Io nutro seri dubbi.

Alcuni spunti di riflessione:

1) nel mercato elettrico monopolistico post Legge 9/91, i produttori indipendenti da fonti rinnovabili ed assimilate erano obbligati a cedere l'energia elettrica ad ENEL (o alle municipalizzate). La cessione, lo scambio, il vettoriamento erano regolati da apposite convenzioni con il monopolista, conformi ad una convenzione tipo (L. 9/91, art. 22 cc. 3 e 4).

2) con la riforma del mercato elettrico disposta dal D. Lgs. 79/99, il ritiro dell'energia elettrica prodotta ai sensi dell'art. 22 della L. 9/91 viene effettuato dal GRTN, al quale deve essere ceduta anche l'energia elettrica prodotta da impianti CIP 6/92, attraverso la stipula di nuove convenzioni (D. Lgs. 79/99, art. 3 c. 12).

3) nello stesso D. Lgs 79/99, art. 3 c. 3, è stata introdotta la priorità di dispacciamento:

"[...] L'Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione."

Manca all'appello, dunque, la disposizione con cui si sarebbe voluto estendere agli impianti in convenzione CIP 6/92 non alimentati da fonte rinnovabile e nemmeno in assetto cogenerativo la priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta. Estensione che sarebbe in palese contrasto con il dettato normativo del D. Lgs. 79/99, la cui finalità è quella di promuovere le sole fonti energetiche e tecnologie di generazione che garantiscono un elevato livello di tutela ambientale.

8 commenti:

Francesco Marghella ha detto...

Un premio a chi trova il provvedimento per primo.

Christian Lavalle ha detto...

caro Marghella,
"purtroppo" la priorità di dispacciamento non è solo per le rinnovabili ma anche per le cosiddette assimilate (Di Primio docet, ieri parlava proprio di un finto assetto cogenerativo a Priolo, stanno ancora aspettando che qualcuno prenda il calore per fare il teleriscaldamento..)..
Lo scandalo secondo me è che si usufruisce della priorità di dispacciamento anche al termine del periodo di incentivazione (8 anni).
Per saperne di più http://www.nextville.it/news/893

Francesco Marghella ha detto...

No, no. Io parlo di priorità di dispacciamento ad impianti di sola generazione elettrica in convenzione CIP 6/92 alimentati da fonti assimilate. Sulla cogenerazione ad alto rendimento la priorità è pacifica.

Christian Lavalle ha detto...

non vorrei sbagliarmi ma illo tempore si parlava di assimilate in assetto cogenerativo ( bastava che venisse riscaldata una stanza di un ufficio con il calore prodotto dall'impianto per farlo passare per cogenerazione); di cogenerazione ad alto rendimento si parla dal 2011, non ha niente a che vedere con il provvedimento CIP 6/92.

Tornando alla tua domanda, gli impianti che hanno usufruito del provvedimento CIP 6/92 possono godere della priorità di dispacciamento qualsiasi sia il combustibile utilizzato, a patto che tale combustibile venga considerato "assimilato" e l'impianto sia in assetto cogenerativo.

Unknown ha detto...

Comunque il comma 12 dell'articolo 3 del D.Lgs79/99 esprime chiaramente l'obbligo di ritiro dell'energia prodotta dagli impianti che han stipulato la convenzione CIP 6/92, senza discriminare la fonte utilizzata; il comma 3 dell'articolo 3 impone l'utilizzo prioritario dell'energia elettrica da fonte rinnovabile. Forse si gioca sulla distinzione fra utilizzo e ritiro: probabilmente se tutto il carico venisse soddisfatto esclusivamente da fonti rinnovabili e fonti assimilate, sarebbero queste seconde a venir messe "a bandiera" (ma verrebbero comunque remunerate, come succede per la mancata produzione eolica).

Unknown ha detto...

Tant'è che nel glossario del GME la priorità di dispacciamento ha una connotazione "commerciale", non fisica:
"Priorità, a parità di prezzo offerto, nell’ordine di merito economico con cui vengono ordinate le offerte ai fini della risoluzione del mercato. Tale priorità, disciplinata dalle delibere 168/03 e 48/04 dell’AEEG, si applica nell’ordine a: offerte riferite ad unità must run; offerte riferite ad unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; offerte riferite ad unità alimentate da fonti rinnovabili programmabili; offerte riferite ad unità di produzione di cogenerazione, offerte riferite ad unità CIP6, offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;; offerte relative a contratti bilaterali;. La priorità di dispacciamento non costituisce garanzia di dispacciamento."

Emblematica è l'ultima frase

Francesco Marghella ha detto...

Ottimo Ivan. Ecco il premio:

http://www.autorita.energia.it/it/docs/03/168-03.htm

http://www.autorita.energia.it/it/docs/04/048-04.htm

Buona lettura!

Unknown ha detto...

Un tradizionale premio in gettoni d'oro no!? =)