giovedì 12 aprile 2012

CIP 6/92 e priorità di dispacciamento

Carissimi colleghi,

vorrei porre una questione all'attenzione: può essere vero che gli impianti di generazione in regime di convenzione definito dal provvedimento CIP 6/92 possano godere anche della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica immessa in rete, qualsiasi tipo di combustibile utilizzino?

Io nutro seri dubbi.

Alcuni spunti di riflessione:

1) nel mercato elettrico monopolistico post Legge 9/91, i produttori indipendenti da fonti rinnovabili ed assimilate erano obbligati a cedere l'energia elettrica ad ENEL (o alle municipalizzate). La cessione, lo scambio, il vettoriamento erano regolati da apposite convenzioni con il monopolista, conformi ad una convenzione tipo (L. 9/91, art. 22 cc. 3 e 4).

2) con la riforma del mercato elettrico disposta dal D. Lgs. 79/99, il ritiro dell'energia elettrica prodotta ai sensi dell'art. 22 della L. 9/91 viene effettuato dal GRTN, al quale deve essere ceduta anche l'energia elettrica prodotta da impianti CIP 6/92, attraverso la stipula di nuove convenzioni (D. Lgs. 79/99, art. 3 c. 12).

3) nello stesso D. Lgs 79/99, art. 3 c. 3, è stata introdotta la priorità di dispacciamento:

"[...] L'Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione."

Manca all'appello, dunque, la disposizione con cui si sarebbe voluto estendere agli impianti in convenzione CIP 6/92 non alimentati da fonte rinnovabile e nemmeno in assetto cogenerativo la priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta. Estensione che sarebbe in palese contrasto con il dettato normativo del D. Lgs. 79/99, la cui finalità è quella di promuovere le sole fonti energetiche e tecnologie di generazione che garantiscono un elevato livello di tutela ambientale.